Art. 1 (Convenzione)
La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando rendere piu' efficace la cooperazione fra i due Stati in materia penale, hanno convenuto quanto segue. ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte secondo le norme ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte. Agli effetti della presente Convenzione per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della liberta' personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle Autorita' giudiziarie penali.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
