La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando rendere piu' efficace la cooperazione fra i due Stati in materia penale, hanno convenuto quanto segue. ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte secondo le norme ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte. Agli effetti della presente Convenzione per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della liberta' personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle Autorita' giudiziarie penali.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art1 · fonte su Normattiva