Art. 37 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Condizioni speciali
[2]1 Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano
- 1)prodotti originari di Ceuta e Melilla
- a)i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla,
- b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che
- i)tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
- ii)che tali prodotti siano originati della Croazia o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1
- 2)prodotti originari della Croazia
- a)i prodotti interamente ottenuti in Croazia,
- b)i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che
- i)tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
- ii)tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilia o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1
[3]2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio
[4]3 L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Croazia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR 1 o sulla dichiarazione su fattura Nel caso dei prodotti originati di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR 1 o sulle dichiarazioni su fattura
[5]4 Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Testo vigente dal 20 agosto 2004
