[1]: Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione. 2. Per ciascuno Stato od Organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore dal sessantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito, da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 28 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;219~convenzione-art15 · fonte su Normattiva