Art. 15 (Convenzione)
[1]: Entrata in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione. 2. Per ciascuno Stato od Organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore dal sessantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito, da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
