1. - La Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. - Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o dell'adesione a quest'ultima nonche' in qualsiasi momento successivo, puo' dichiarare, mediante notifica al governo della Repubblica italiana, che la Convenzione si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
