Ai sensi della presente Convenzione per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art63 · fonte su Normattiva