1. La presente Convenzione si applica agli atti redatti ufficialmente dai rappresentanti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, e che devono essere esibiti:

  • a)sul territorio di un'altra Parte Contraente, oppure
  • b)ai rappresentanti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non aderente alla presente Convenzione. 2. Essa si applica inoltre alle dichiarazioni ufficiali, quali le citazioni relative alla registrazione, l'attestazione che il documento esisteva ad una certa data, l'autenticazione delle firme apposte dai rappresentanti diplomatici o consolari a documenti diversi da quelli considerati nel paragrafo precedente.

Testo vigente dal 7 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222~art2 · fonte su Normattiva