1. Il guardiano o il mandatario del mittente e' tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli. 2. Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore. 3. Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art11 · fonte su Normattiva