Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere, il piu' presto possibile, le cure di un veterinario, e quando sia necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione dev'essere svolta in modo da evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali stessi.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art12 · fonte su Normattiva