Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere, il piu' presto possibile, le cure di un veterinario, e quando sia necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione dev'essere svolta in modo da evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali stessi.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
