1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto di cani e gatti domestici, ad eccezione di quelli che viaggiano accompagnati dal loro proprietario o da persona che lo rappresenti. 2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto di cani e gatti: articolo 4; articolo 6 - paragrafi da 1 a 3; articoli 7, 9 e 10; articolo 11 - paragrafi 1 e 3; articoli da 12 a 17, da 20 a 23, da 25 a 29 e da 31 a 37.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
