1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto di cani e gatti domestici, ad eccezione di quelli che viaggiano accompagnati dal loro proprietario o da persona che lo rappresenti. 2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto di cani e gatti: articolo 4; articolo 6 - paragrafi da 1 a 3; articoli 7, 9 e 10; articolo 11 - paragrafi 1 e 3; articoli da 12 a 17, da 20 a 23, da 25 a 29 e da 31 a 37.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art40 · fonte su Normattiva