1. Prima che gli animali vengano caricati in vista di un trasporto internazionale, essi devono venire ispezionati da un veterinario autorizzato del paese esportatore che si accertera' della loro idoneita' al viaggio. Ai fini della presente Convenzione, per veterinario autorizzato, si intende un veterinario designato dall'autorita' competente. 2. Il carico deve essere effettuato conformemente alle modalita' approvate dal veterinario autorizzato. 3. Il veterinario autorizzato rilascia un certificato nel quale sono precisati l'identita' degli animali, la loro idoneita' al trasporto e, se possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto e il tipo di veicolo usato. 4. In alcuni casi determinati mediante accordo tra le Parti contraenti interessate, le disposizioni del presente articolo potranno non essere applicate.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art3 · fonte su Normattiva