Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art14 · fonte su Normattiva