1. Ogni Parte contraente puo', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente puo' all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 51 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
