1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art49 · fonte su Normattiva