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[1]ARTICOLO V. (Reati politici e reati militari)

[2]1. - L'estradizione non e' concessa se il reato per il quale e' richiesta e' un reato politico, o se la persona richiesta dimostra (che la domanda e' stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico. 2. - Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le Parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtu' di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravita' del reato o delle sue conseguenze, si terra' conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalita' politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza. 3. - L'estradizione non e' concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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