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[1]ARTICOLO XIV. (Rinvio della consegna e consegna temporanea)

[2]Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso, la Parte richiesta ha il potere di:

  • a)rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure
  • b)consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che e' stata consegnata temporaneamente dovra' essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti contraenti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225~trattato-artxiv · fonte su Normattiva