[1]ARTICOLO XIII. (Decisione e consegna)
[2]1. - La Parte richiesta comunichera' senza indugio alla Parte richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione. 2. - La Parte richiesta fornira' i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorita' giudiziaria, se esiste. 3. - Quando la domanda di estradizione e' accolta, le competenti autorita' delle Parti contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non e' estradata dal territorio della Parte richiesta entro il termine concordato, essa puo' essere messa in liberta', salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Testo vigente dal 4 luglio 1996
