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[1]ARTICOLO XVI. (Principio di specialita' e nuova estradizione)

[2]1. - Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte richiedente salvo che per:

  • a)il reato per il quale l'estradizione e' stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;
  • b)un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure
  • c)un reato per il quale l'Autorita' esecutiva degli Stati Uniti o le competenti Autorita' italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte richiesta puo' domandare la presentazione dei documenti previsti nell'articolo X. 2. - Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata. 3. - I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformita' con le leggi della. Parte richiedente, ne' l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se:
  • a)tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure;
  • b)tale persona non lascia il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui e' libera di partire.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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