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[1]ARTICOLO XX. (Assistenza e rappresentanza)

[2]Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti consiglia, assiste e rappresenta la Repubblica italiana in qualsiasi procedimento avente luogo negli Stati Uniti e derivante da una richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica italiana. Il Ministero italiano di grazia e giustizia, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d'America e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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