Art. 14 (Accordo) — Pensione alla moglie e per l'assistenza personale al coniuge inabile
La persona che riceve dall'Australia una pensione alla moglie, o per l'assistenza personale al coniuge inabile, in virta' del fatto che all'altro coniuge e' corrisposta in base al presente Accordo una prestazione australiana, sara' considerata ai fini del presente Accordo, e in particolare dell'articolo 8, paragrafo 6, come avente diritto a detta pensione in virtu' del presente Accordo.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
