La persona che riceve dall'Australia una pensione alla moglie, o per l'assistenza personale al coniuge inabile, in virta' del fatto che all'altro coniuge e' corrisposta in base al presente Accordo una prestazione australiana, sara' considerata ai fini del presente Accordo, e in particolare dell'articolo 8, paragrafo 6, come avente diritto a detta pensione in virtu' del presente Accordo.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art14 · fonte su Normattiva