1. Ciascuna Parte Contraente puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, designare il territorio o i territori cui si applichera' il presente Accordo. 2. Ciascuna Parte Contraente puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, o in qualunque altro momento seguente, estendere l'applicazione del presente Accordo, tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella dichiarazione e di cui Essa assicura le relazioni internazionali o per il quale Essa e' abilitata a stipulare. 3. Qualunque dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente, potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 10 del presente Accordo.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;382~art9 · fonte su Normattiva