delle controversie relative agli investimenti Una controversia tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente, relativa ad un investimento di un investitore della prima Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra che non sia stato risolta amichevolmente, sara' sottoposta dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla notifica scritta della rivendicazione alle procedure di soluzione che potranno essere state convenute dalle Parti alla controversia, compreso il ricorso ai Tribunali della Parte Contraente interessata o ad altre forme di arbitrato. Qualora tali procedure non siano state convenute entro tale periodo di sei mesi, le parti alla controversia avranno l'obbligo di sottoporla ad un arbitrato secondo le regole in vigore in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Le Parti potranno stabilire per iscritto, di comune accordo, di modificare dette Regole.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;225~accordo-art10 · fonte su Normattiva