per perdite (1) Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di rivoluzione o di uno stato di emergenza nazionale, di rivolta, insurrezione o di tumulti sopravvenuti nella zona territoriale di tale altra Parte Contraente, essi riceveranno da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altre liquidazioni, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o agli investitori di ogni altro Stato. I pagamenti che ne derivano saranno liberamente convertibili. (2) Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, agli investitori di una Parte Contraente che, in qualunque caso di cui in detto paragrafo, subiscano perdite nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente derivanti: (a) dalla requisizione dei loro beni da parte delle forze armate di detta Parte Contraente o delle sue autorita', o (b) dalla distruzione dei loro beni da parte delle forze armate di detta Parte Contraente o delle sue autorita' che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non era richiesta dalle esigenze della situazione, sara' concessa una restituzione o un adeguato risarcimento. I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente convertibili.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;225~accordo-art4 · fonte su Normattiva