e Protezione degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente incoraggera' ad investire e creera' condizioni favorevoli agli investimenti sulla propria zona territoriale da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e, con riserva del suo diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla sua legge, autorizzera' tali investimenti. (2) Ciascuna delle Parti Contraenti assicurera' in ogni tempo un trattamento giusto ed equo agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nella sua zona territoriale da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie. Ciascuna Parte Contraente si atterra' a qualunque obbligo che possa aver stipulato riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
