- Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali quali Centri culturali, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento e d'arte. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
