Articolo III Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione a Parti che non fanno parte della SOFA della NATO, le disposizioni della SOFA della NATO che prevedono che le istanze e le controversie siano presentate al Consiglio dell'Atlantico Nord, al Presidente del Consiglio dei Supplenti dell'Atlantico Nord o ad un Arbitro, devono essere intese nel senso che le Parti in causa debbono negoziare tra di loro senza ricorrere a giurisdizioni esterne.
Testo vigente dal 15 luglio 1998
