Quando la linea di confine attraversa boschi, macchie o cespugli, una striscia di terreno larga quattro metri (due metri, da ciascuna parte della linea di confine) viene mantenuta permanentemente disboscata, se la Commissione mista prevista dall'articolo 7 lo ritiene necessario. Ciascuno dei due Stati sostiene le spese derivanti dai lavori di disboscamento eseguiti sul suo territorio in applicazione del comma sopra citato.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
