Quando la linea di confine attraversa boschi, macchie o cespugli, una striscia di terreno larga quattro metri (due metri, da ciascuna parte della linea di confine) viene mantenuta permanentemente disboscata, se la Commissione mista prevista dall'articolo 7 lo ritiene necessario. Ciascuno dei due Stati sostiene le spese derivanti dai lavori di disboscamento eseguiti sul suo territorio in applicazione del comma sopra citato.

Testo vigente dal 4 giugno 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art4 · fonte su Normattiva