[1]Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA desiderosi di concludere una Convenzione per meglio regolare il traffico di frontiera ed il pascolo tra i due Paesi, hanno nominato, a tale scopo, quali loro Plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il dott. Ettore SPALLAZZI, Direttore generale delle Dogane ed Imposte Indirette

[4]IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA il signor Ernest WIDMER, Direttore generale delle Dogane i quali, dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[5]Art. 1. Disposizioni generali

[6]Sono considerate "Zone di frontiera", ai sensi della presente Convenzione, le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune. L'estensione di ciascuna di dette "Zone" sara' approssimativamente di dieci chilometri, salvo casi eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Contraenti potranno fissare l'estensione della zona anche oltre i dieci chilometri. Gli elenchi dei Comuni o frazioni di Comuni che sono compresi nelle predette zone figurano all'Annesso I. Sono considerati come "frontalieri", ai sensi della presente Convenzione, le persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequentemente, per la loro attivita', abituale, per i loro interessi particolari o per motivi familiari permanenti, nella zona frontiera limitrofa. Salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, e' considerato "traffico di frontiera" il traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le suddette due zone, limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie, singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni. La circolazione delle persone nel predetto traffico di frontiera e', ai fini delle norme di polizia, regolata dagli accordi speciali, su tale materia, conclusi fra i due Paesi. In linea generale, la frontiera non puo' essere attraversata che dalle persone munite di "documento ufficiale di identita'" previsto negli accordi predetti (passaporto, tessera di frontiera e lasciapassare) e a condizione che il passaggio avvenga per le vie doganali permesse e nelle ore di servizio. Tuttavia, il solo possesso del "documento ufficiale di identita'", rilasciato dalle Autorita' di polizia ai sensi degli accordi speciali sulla circolazione delle persone nel traffico di frontiera, non da' diritto alle facilitazioni doganali previste dalla presente Convenzione, rimanendo queste tassativamente subordinate alla specifica condizione che il titolare del documento sia "frontaliere" come sopra indicato. La Autorita' doganali dei due Paesi fisseranno di comune accordo il sistema e le modalita' da adottare per garantire l'osservanza delle su esposte condizioni e si adopreranno per far concordare, fin dove possibile, i punti di passaggio, le attribuzioni e gli orari dei rispettivi uffici corrispondenti, favorendo, inoltre, l'istituzione di questi ultimi in prossimita' della frontiera.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art1 · fonte del testo