Ciascuno degli Stati contraenti riconoscera' quale documento di identita' dei membri degli equipaggi, rispettivamente: - per le navi della Repubblica italiana, il "libretto di navigazione."; - per le navi della Repubblica Popolare di Bulgaria, il "passaporto marittimo".

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art8 · fonte su Normattiva