[1]Articolo IV
[2]I cittadini dei due Paesi che abbiano ottenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte delle competenti autorita' di uno dei due Paesi, non saranno chiamati a prestar servizio nelle forze armate dell'altro Paese fino a quando il periodo di sospensione o di rinvio sia giunto al termine. Un certificato rilasciato dalle autorita' competenti del Paese che abbia concesso la sospensione o il rinvio, sara' accettato come prova della stessa sospensione o del rinvio.
Testo vigente dal 3 aprile 1958
