[1]Articolo IV

[2]I cittadini dei due Paesi che abbiano ottenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte delle competenti autorita' di uno dei due Paesi, non saranno chiamati a prestar servizio nelle forze armate dell'altro Paese fino a quando il periodo di sospensione o di rinvio sia giunto al termine. Un certificato rilasciato dalle autorita' competenti del Paese che abbia concesso la sospensione o il rinvio, sara' accettato come prova della stessa sospensione o del rinvio.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;239~artiv · fonte del testo