[1]Articolo V

[2]Le richieste inoltrate dai cittadini dei due Paesi in base alla presente Convenzione, dovranno contenere i seguenti dati personali: cognome e nome, data e luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, numero e data della carta d'identita' e indicazione dell'autorita' che l'ha rilasciata, professione e domicilio. Tali richieste saranno inoltrate in conformita' alla presente Convenzione senza che siano necessari ulteriori formalita' e requisiti, oltre a quelli espressamente stabiliti dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;239~artv · fonte del testo