[1]Articolo III

[2]I cittadini dei due Paesi che volontariamente prestino servizio nelle forze armate di uno dei due Paesi, saranno considerati come se avessero adempiuto gli obblighi militari, purche' il servizio prestato non sia inferiore al periodo del servizio militare obbligatorio previsto dalle leggi vigenti nel Paese stesso al momento dell'arruolamento.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;239~artiii · fonte del testo