[1]Articolo VI
[2]I certificati rilasciati agli interessati, in base alla presente Convenzione, dalle competenti autorita' di una delle Parti Contraenti, dovranno precisare il tempo e la natura degli obblighi militari adempiuti e saranno rilasciati agli interessati in conformita' agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 3 aprile 1958
