[1]Articolo VI

[2]I certificati rilasciati agli interessati, in base alla presente Convenzione, dalle competenti autorita' di una delle Parti Contraenti, dovranno precisare il tempo e la natura degli obblighi militari adempiuti e saranno rilasciati agli interessati in conformita' agli articoli precedenti.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;239~artvi · fonte del testo