Denuncia

  • 1)Ogni paese puo' denunciare il presente atto mediante notifica indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia comporta anche la denuncia dell'Atto o degli Atti anteriori del presente Accordo ratificati dal paese che denuncia il presente atto o ai quali esso abbia aderito e produce i suoi effetti unicamente nei confronti del paese che l'ha avanzata, l'Accordo restando in vigore ed essendo esecutivo nei confronti degli altri paesi dell'Unione particolare.
  • 2)La denuncia prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica.
  • 3)La facolta' di denuncia prevista del presente articolo non puo' essere esercitata da un paese prima dello scadere di un termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui esso e' divenuto un paese dell'Unione particolare.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art12 · fonte su Normattiva