Revisione
- 1)Il presente Accordo puo' essere riesaminato periodicamente da conferenze dei paesi dell'Unione particolare.
- 2)La convocazione delle conferenze di revisione viene decisa dall'Assemblea.
- 3)Gli articoli 5, 6, 7 e 8 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia in conformita' dell'articolo 8.
Testo vigente dal 13 maggio 1982
