[1]Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi
[2]Le disposizioni dell'articolo 24 dell'atto di Stoccolma del 1967 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale si applicano al presente Accordo; tuttavia se tali disposizioni saranno successivamente emendate, l'ultimo emendamento in ordine di tempo sara' applicato al presente Accordo nei confronti dei paesi dell'Unione particolare vincolati da tale emendamento.
Testo vigente dal 13 maggio 1982
