[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio:

  • a)qualunque firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
  • b)qualunque firma con riserva di ratifica o di accettazione;
  • c)il deposito di qualunque strumento di ratifica o di accettazione;
  • d)qualunque data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente al suo articolo 8;
  • e)qualunque dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9;
  • f)qualunque notifica di ritiro di una dichiarazione in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, qualunque notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data nella quale qualunque denuncia prendera' effetto.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato il presente Accordo.

[3]FATTO a Londra, il 6 maggio 1969, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, e in un solo esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;382~art11 · fonte su Normattiva