[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio:
- a)qualunque firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b)qualunque firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c)il deposito di qualunque strumento di ratifica o di accettazione;
- d)qualunque data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente al suo articolo 8;
- e)qualunque dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9;
- f)qualunque notifica di ritiro di una dichiarazione in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, qualunque notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data nella quale qualunque denuncia prendera' effetto.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato il presente Accordo.
[3]FATTO a Londra, il 6 maggio 1969, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, e in un solo esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 7 giugno 1976
