Art. 23 (Convenzione)
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con gli artt.19 e 20 della Convenzione stessa; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad accezione delle misure previste negli artt. 8 e 10.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
