Art. 22 (Convenzione)
- Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio nonche' ad ogni Stato ed alla Comunita' economica europea che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo i suoi articoli 17, 18 e 19; d. Ogni dichiarazione effettuata secondo l'articolo 5, paragrafo 5 e. ogni denuncia notificata in conformita' con l'articolo 21; f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 1992, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, come pure ad ogni Stato ed alla Comunita' economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione. (Seguono firme...) Copia certificata conforme all'unico esemplare originale, in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Direttore degli Affari giuridici del Consiglio d'Europa Erik HARREMOES
Testo vigente dal 23 novembre 1996
