[1]in valuta

[2]Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovra' essere accertata anche con riferimento a redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'istituzione competente applica.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art30 · fonte su Normattiva