[1]particolari delle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
[2]Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
