[1]particolari delle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento

[2]Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art32 · fonte su Normattiva