1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte e informazioni disponibili relative a:
- a)nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia;
- b)nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.
Testo vigente dal 5 settembre 2003
