Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

  • a)se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;
  • b)se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Testo vigente dal 21 gennaio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323~accordo-art7 · fonte su Normattiva