Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
- a)se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;
- b)se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.
Testo vigente dal 21 gennaio 2005
