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Con decreti del Ministro per le finanze puo' essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma. I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione e prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena e ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non e' consegnata al destinatario. Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non e in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione e prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire quarantacinquemila. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila. Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione. Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta. Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali e intervenuto il procedimento di cui al settimo comma. All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale. Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini. ((Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese)).4 3a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

3a

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' concessa amnistia per i reati previsti nel presente articolo come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71.

D.L. 1 ottobre 1982, n.697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.887

4

Il D.L. 1 ottobre 1982, n.697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.887 (in G.U. 3/12/1982, n.333) ha disposto (con l'art.6, comma 5) che "Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonche' il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato puo' chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale e' proposto od e' pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento."

Testo in vigore dal 4 dicembre 1982 al 1 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art8 · fonte su Normattiva