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Con decreti del Ministro per le finanze puo' essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma. I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471)) All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale. Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini. Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.4 3a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

3a

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' concessa amnistia per i reati previsti nel presente articolo come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71.

D.L. 1 ottobre 1982, n.697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.887

4

Il D.L. 1 ottobre 1982, n.697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.887 (in G.U. 3/12/1982, n.333) ha disposto (con l'art.6, comma 5) che "Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonche' il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato puo' chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale e' proposto od e' pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento."

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 15 aprile 2000

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art8 · fonte su Normattiva