1. Le Parti contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione europea e Parte contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione europea. 4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

Testo vigente dal 8 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250~accordo-art2 · fonte su Normattiva