1. In caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile, se le autorita' dello Stato di accoglienza richiedono l'effettuazione di una autopsia, nel quadro di un procedimento giudiziario o amministrativo, e' autorizzata a presenziare anche un'autorita' dello Stato d'origine. 2. Salvo il disposto del paragrafo precedente, le autorita' dello Stato di accoglienza sono tenute ad autorizzare il trasferimento della salma nello Stato d'origine secondo le norme vigenti per il trasporto dei resti nel territorio dello Stato di accoglienza.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art16 · fonte su Normattiva