[1]ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE
[2]Il Governo Italiano e il Governo Macedone, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla sirena cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste uLtime comprendenti anche quelle relative ai rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica a per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle Sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero essere apportate dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione; Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
[3]Hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]Ai fini del presente Accordo si intende per:
- a)"legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito e al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia e alla restituiranno di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni usi controllo dei cambi alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b)"Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per il Governo Italiano, e l'Amministrazione doganale macedone per il Governo Macedone, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) del presente Accordo;
- c)"infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d)"dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per il Governo Italiano, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e)"persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f)"dati personali", ogni informazione riferita a un individuo identificato o identificabile;
- g)"stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
Testo vigente dal 14 novembre 2002
