della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti
- 1)La pubblicazione, in virtu' dell'articolo 21 del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti e' Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed e' menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti. Tuttavia, il contenuto di questa domanda non e' considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.
- 2)La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione.
- 3)Se la domanda internazionale e' pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo pubblica la domanda internazionale che gli e' stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e' conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
