progressiva
- 1)Se l'accordo concluso con una amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione s'impegna a trattare, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'applicazione progressiva del presente trattato e del regolamento d'esecuzione a determinate categorie di domande internazionali. Questa disposizione e' parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 15.5).
- 2)L'Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo 1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l'entrata in vigore del presente trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.1) o l'applicazione del capitolo II conformemente all'articolo 63.3).
Testo vigente dal 7 giugno 1978
