1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il comitato ristretto del consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. 2. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato ristretto e' competente a prendere ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 25, lettera a). 3. L'astensione non e' considerata come voto.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
